I cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) votano, per i referendum in oggetto, ai sensi della L. 27 dicembre 2001, n. 459, per corrispondenza.
La normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia presso il Comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto e tempestivamente la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica cioè entro il prossimo 10 aprile 2025.
Tale comunicazione può effettuata anche utilizzando il modello scaricabile da questo sito o da quello dell’Ufficio consolare.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione da parte dell’Ufficio consolare entro il termine prescritto.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare e/o consegnare all’Ufficio consolare, con le stesse modalità e negli stessi
termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Laddove si scelga di recarsi in Italia per votare, si ricorda come non sia previsto alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo delle agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per
cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
GLI UFFICI CONSOLARI DI APPARTENENZA SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.