EMERGENZA COVID- 19. IL DECRETO LEGGE DEL 18 DICEMBRE 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che: nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

BONUS SOCIALE- COSA CAMBIA DAL 2021

Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Pertanto, dal 1° gennaio 2021, i cittadini non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica presso i Comuni o i CAF i quali non dovranno accettare più domande. Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico il quale continuerà ad essere gestito da Comuni e/o CAF. Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l’INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto. Si precisa che i bonus in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.

PROROGA SCADENZA CARTE D’IDENTITA’ AL 30/04/2021- EMERGENZA COVID-19

La Legge 27 novembre 2020, n. 159, in sede di conversione del DL 125/2020 ha modificato l’art. 104 del DL 18/2020 (cd Cura Italia), ed ha prorogato la validità dei documenti d’identità e di riconoscimento, scaduti o in scadenza dal 31 gennaio 2020, al 30 aprile 2021. La proroga dei documenti non vale però per l’espatrio, in questo caso la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Si rimette in allegato Circolare del Ministero dell’Interno.

1 2